Le tanto famigerate Spese Condominiali di tanto in tanto potrebbero rivelarsi un costo non del tutto perso...non da aspettarsi chissà quale cifra recuperabile, però capita che certe tipologie di spese se deliberate in assemblea e rese effettive dall’amministratore possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi.
Però fermi primi di esultare, come sapete arrivando al nocciolo della questione si scoprono piano piano i vincoli della legge: partiamo già dal presupposto che purtroppo non vengono considerate le spese di natura ordinaria, di conseguenza non le solite pulizie scale, illuminazione interna, controllo ascensore, attivazione pompa di calore, ecc… .
Di quelle STRAORDINARIE invece vengono considerate le seguenti:
- la ristrutturazione delle facciate dell’edificio
- gli interventi di riqualificazione energetica, compresi il rifacimento degli ascensori e la messa a norma di scale/rampe
- le opere di ristrutturazione generiche del palazzo: dalla corte e le aree comuni/di servizio al restauro e impermeabilizzazione di balconi e tetti decadenti/colabenti
Solo i proprietari e gli usufruttuari, non gli affittuari, possono detrarre in base alla percentuale nella quale hanno contribuito oppure secondo la categoria di spesa sostenuta; solo una piccola apostrofe si può fare per gli studi lavorativi che dispongono di appartamenti condominiali, nei casi siano in regime ordinario (e non forfettario) possono detrarre le spese esposte sopra ma anche il 50% della quota d’affitto e delle bollette.