Si dice di solito anche l’occhio vuole la sua parte “ma senza troppa creatività”: così come avviene in tanti altri ambiti pure la decorazione esterna di un’abitazione, quantomeno in Italia, è soggetta a vincoli di legge. Esiste propriamente una sezione del comune che si occupa di questo aspetto denominato Ufficio Tecnico, il quale ha il compito di redigere normative e criteri in materia di decoro architettonico dei fabbricati.
Sono quindi state stilate documentazioni con regole attinenti ad una tinteggiatura omologata per il paesaggio urbano che possono cambiare in base al comune, al contrario non vi sono particolari limiti posti per il colore interno all’abitazione, mentre ce ne sono per le attività dove “regnano” le segnaletiche anti-infortunistiche dipinte ed altamente visibili regolamentate dalla sicurezza sul lavoro.
In linea generale però, una volta constatato quanto sopra, possiamo affermare che:
- in caso di strutture condominiali solo se approvato in sede di assemblea condominiale si può ridipingere la facciata
- invece se si tratta di casa indipendente si può sempre ridipingere l’esterno (anche immediatamente dopo una compravendita)
Naturalmente parliamo di qualcosa che nella totalità dei casi rimane un fattore marginale alla compravendita e per il “vivere quotidiano”, però per chi è particolarmente attento ai dettagli estetici, il colore può essere un elemento da non sottovalutare, soprattutto internamente visto che ci si deve convivere tutti i giorni.